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FAQ

Quelle che applicano questi CCNL dell’Artigianato:

  • Area Meccanica
  • Area Chimica Ceramica
  • Area Acconciatura Estetica e Centri Benessere
  • Area Alimentari e Panificazione
  • Area Legno e lapidei
  • Area Comunicazione
  • Area Tessile Moda
  • Area Pulizia
  • Area TAC-PMI
  • Area Chimica-Ceramica Piccola Industria fino a 49 Dipendenti
  • Area Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
  • Imprese Artigiane Noleggio bus con conducente
  • Imprese Cinema Audiovisivo

I Dipendenti sono iscritti automaticamente, sulla base dei flussi UNIEMENS trasmessi dal Datore di lavoro/Consulente all’INPS che per convenzione comunica i dati a SAN.ARTI.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la Circolare INPS n.45 del 25.03.2013 sulla Convenzione INPS-SAN.ARTI.

La contribuzione è dovuta per i Lavoratori a tempo indeterminato compresi gli apprendisti e per i Lavoratori a tempo determinato con contratto di durata pari o superiore a 12 mesi.

Per i Lavoratori con contratto a tempo determinato per un periodo inferiore a 12 mesi, anche se prorogato portandone la durata complessiva ad essere pari o superiore a 12 mesi, la contribuzione al Fondo non è dovuta. 

I versamenti sono dovuti per i Lavoratori in malattia, sospensione (tra cui la cassa integrazione) e maternità dichiarati attraverso il modello UNIEMENS.

Per i Lavoratori con contratto intermittente (a chiamata) il versamento del contributo è previsto per tutti i mesi in cui vi è una prestazione effettiva di lavoro e quindi il nominativo del Dipendente viene inserito nel flusso UNIEMENS; il contributo è previsto anche nel caso in cui il Dipendente riceva l’indennità di disponibilità. Nei mesi in cui invece non presta la propria opera e non percepisce nemmeno l’indennità di disponibilità il contributo non è dovuto.

Per i Lavoratori a domicilio il versamento è dovuto per tutti i mesi in cui vi è una prestazione effettiva di lavoro (e quindi il nominativo del Dipendente è inserito nel flusso UNIEMENS).

Sì, il contributo di 10,42 € al mese è dovuto anche per i Dipendenti part-time.

Qualora il Fondo riceva un doppio contributo per un Dipendente part-time, verificata la regolarità contributiva delle Aziende, restituisce a queste quanto versato in eccesso.

La mancata contribuzione al Fondo SAN.ARTI. determina l’obbligo per il Datore di lavoro di erogare un importo forfettario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga alla voce “Elemento Aggiuntivo della Retribuzione” di 25 € lordi mensili per tredici mensilità, come previsto dagli articoli “Diritto alle prestazioni della bilateralità” ed “Assistenza Sanitaria Integrativa” dei CCNL elencati all’art.7 del Regolamento del Fondo.

Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono inoltre un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei Lavoratori pertanto l’Azienda che ometta il versamento della contribuzione al Fondo è responsabile verso i Lavoratori non iscritti della perdita delle prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Per ogni Lavoratore dipendente iscritto il contributo è di 10,42 € per dodici mensilità.

Sì, è interamente a carico dell’Azienza.

Attualmente non è prevista alcuna contribuzione a carico dei Dipendenti.

Sì, il limite di età è fissato a 75 anni.

L’ultimo versamento utile è previsto per i Dipendenti che hanno 74 anni e 6 mesi siccome vanno considerati i sei mesi di carenza iniziale.

Il contributo ordinario deve essere versato utilizzando il modello di pagamento unificato F24; occorre riportare nella “SEZIONE INPS”: 

  • il codice della sede INPS competente
  • la matricola INPS dell’Azienda
  • il codice “ART1” nel campo della causale del contributo
  • il mese e l’anno per il quale si sta versando il contributo nel campo relativo al periodo di riferimento.
Il versamento è mensile posticipato, con scadenza il giorno 16 del mese successivo a quello per il quale si sta versando il contributo.  

No, prima di effettuare i versamenti al Fondo è necessario registrare l’Azienda o accedere, quali Consulenti/Centri Servizi da queste incaricati, alla propria Area riservata

Se le Aziende hanno effettuato il versamento della quota contributiva prima di essersi registrate la loro anagrafica viene importata automaticamente nel database del Fondo con le sole informazioni contenute nei flussi informativi che l’INPS invia al Fondo per la parte di sua competenza.

Se le Aziende non sono associate al proprio profilo di Consulenti/Centri Servizi è necessario scaricare, compilare e rinviare il modulo per l'associazione/cambio Consulente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Area Contributi all’indirizzo email: contributi@sanarti.it.

L’obbligo della contribuzione decorre dal mese di Febbraio 2013. Il versamento è da effettuare:
  • dal mese in corso se il Lavoratore è assunto il primo giorno del mese
  • dal primo giorno del mese successivo se invece è assunto nel corso del mese.
Se il rapporto di lavoro cessa o è sospeso, senza copertura salariale, nel corso del mese, l’obbligo di contribuzione prosegue per tutto il mese. 

Il versamento deve essere effettuato tramite F24, codice ART1, entro il giorno 16 di ogni mese.

SAN.ARTI. e EBNA fanno parte del sistema bilaterale dell'Artigianato ed hanno finalità diverse.

SAN.ARTI. eroga agli Iscritti ed agli aventi diritto prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

Il versamento all'EBNA non sostituisce quello da effettuare al Fondo SAN.ARTI.

Per comunicare il nominativo del Consulente o del Centro Servizi al quale l’Azienda ha affidato la gestione del rapporto con il Fondo occorre inviare compilato e sottoscritto questo modulo all’indirizzo email cambio.consulente@sanarti.it.

È possibile dall'Area riservata. Trovi tutti i dettagli, le istruzioni e i riferimenti utili nel Come fare per verificare regolarità contributiva e gestione debiti/crediti.
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